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Archivi del mese: novembre 2010

Cos’è la Celiachia

La celiachia (dal greco koilía, cavità, ventre),

detta anche malattia celiaca o sprue celiaca (per “sprue” si identifica una malattia cronica caratterizzata da diarrea e anemia che porta alla cachessia), è un’intolleranza permanente alla gliadina. La gliadina è la componente alcool-solubile del glutine, un insieme di proteine contenute nel frumento, nell’orzo, nella segale, nel farro, nel kamut. L’avena sembra essere tollerata in piccole quantità dalla maggior parte dei soggetti affetti.[1] Pertanto, tutti gli alimenti derivati dai suddetti cereali o contenenti glutine in seguito a contaminazione devono essere considerati tossici per i pazienti affetti da questa malattia. Sebbene la malattia non abbia una trasmissione genetica mendeliana, è comunque caratterizzata da un certo grado di familiarità, dovuta sia ai geni del complesso maggiore di istocompatibilità sia ad altri geni non ancora identificati. L’intolleranza al glutine causa gravi lesioni alla mucosa dell’intestino tenue, che regrediscono eliminando il glutine dalla dieta. La reversibilità della patologia è strettamente legata alla non assunzione da parte del soggetto celiaco di alimenti contenenti glutine o comunque da esso contaminati. La malattia celiaca non guarisce: il soggetto celiaco rimarrà tale per tutta la sua vita, l’unica cura consiste nell’adozione di una dieta rigorosamente priva di glutine.

Epidemiologia e cenni storici

Sebbene alcuni ritengano di poter attribuire la prima descrizione di questa malattia al medico greco Areteo di Cappadocia vissuto nel I secolo d.C., fu solo dopo la seconda guerra mondiale che il pediatra olandese William Karel Dicke intuì il ruolo causale del glutine. Dicke osservò infatti che i suoi pazienti erano migliorati durante il periodo bellico, quando erano costretti a nutrirsi con una dieta a base di patate, ma che le loro condizioni di salute erano nuovamente peggiorate al termine del conflitto, quando essi avevano ripreso a consumare pane ed altri alimenti contenenti glutine[2]. Per molto tempo la malattia celiaca è stata considerata una malattia rara e di interesse quasi esclusivamente pediatrico. Negli ultimi 20 anni sono stati però eseguiti svariati studi volti a determinare l’incidenza della celiachia nella popolazione generale. Questi studi hanno dimostrato che la celiachia è una malattia frequente, che colpisce non solo i bambini ma anche gli adulti. La frequenza nei paesi occidentali è compresa tra 1/80 e 1/200[3]. Secondo dati pubblicati dall’Associazione Italiana Celiachia, in Italia si stima la presenza di circa 380.000 persone affette da malattia celiaca (incidenza di malattia celiaca 1/150 sulla popolazione italiana di 57.000.000 individui), l’85% dei quali (323.000 individui) affetto da malattia celiaca asintomatica non diagnosticata, mentre solo il 15% dei malati (57.000 pazienti) soffrirebbe quindi di una forma della malattia celiaca sintomatica. Di questi 57.000 individui solo il 60% è già stato diagnosticato (35.000 pazienti).

Eziologia 

Tra le cause della malattia celiaca rientrano sia fattori ambientali sia fattori genetici. I fattori ambientali sono rappresentati dal glutine, ovvero la componente proteica delle farine di frumento, orzo, segale ed avena. Il glutine di frumento è a sua volta costituito da gliadine, che sono proteine solubili in alcool, e glutenine, proteine alcool-insolubili. L’importanza dei fattori genetici nella patogenesi della malattia celiaca è testimoniata da studi condotti su familiari di pazienti celiaci che hanno rilevato una prevalenza di malattia celiaca pari al 10% tra i familiari di primo grado e del 30% se si considerano fratelli e sorelle HLA identici[4]. Il risvolto pratico di tale risultato è che per ogni nuovo paziente celiaco diagnosticato, sarà opportuno consigliare l’esecuzione di test di screening sui familiari di primo grado che, indipendentemente da sesso, età e quadro clinico, hanno un rischio del 10% di essere a loro volta affetti da malattia celiaca. Ulteriore prova dell’importanza dei fattori genetici è l’associazione tra malattia celiaca e i geni che codificano per le molecole HLA di classe II. Infatti, oltre il 90% dei pazienti celiaci presenta la molecola HLA DQ2. I pazienti che non presentano la molecola DQ2 esprimono, nella maggior parte dei casi, la molecola DQ8. Va però tenuto presente che l’analisi dell’HLA non può essere utilizzata per confermare una diagnosi di celiachia in quanto i geni che codificano per queste molecole sono presenti nel 30% della popolazione generale. In compenso, però, la negatività per tali aplotipi può escludere, o comunque rendere molto improbabile, una diagnosi di malattia celiaca. I pazienti celiaci DQ2 e DQ8 negativi sono infatti molto rari [5]. Infine, la maggior concordanza di malattia dei gemelli monozigoti rispetto ai fratelli HLA identici dimostra che anche geni non HLA debbano essere implicati nell’eziologia di questa malattia. Questi geni sono attualmente ricercati ma non sono ancora stati trovati. Da un recente studio, è emersa l’ipotesi che l’innesco della malattia celiaca possa avvenire, su soggetti geneticamente predisposti (HLA DQ2/DQ8), in seguito a una comune infezione con rotavirus con risposta verso la proteina «Vp7» del rotavirus (un comune virus che causa enterite nei bambini; il 90% degli italiani nella propria vita ne è entrato in contatto).

Alimentazione

La celiachia si combatte quindi con una dieta senza glutine: il riso, l’avena (in sperimentazione), il mais, il grano saraceno, il miglio, la soia, l’amaranto, la quinoa in associazione con frutta, verdura, pesce, carne, formaggi, legumi ed altro possono tuttavia essere inseriti tranquillamente nell’alimentazione quotidiana del celiaco. È utile sottolineare che una persona affetta da celiachia, a condizione di osservare una dieta corretta, può condurre una vita del tutto normale.

Secondo studi fatti la concentrazione massima di glutine che un celiaco può assumere in un alimento è di 20 ppm (parti per milione), soglia oltre il quale il glutine diventa tossico: l’attuale legislazione europea[19] sancisce questo limite per definire un prodotto senza glutine. È fondamentale comprendere come un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi, ad esempio l’utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare. L’ingestione di una minima quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, pertanto è fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano contenere glutine in nessuna forma (l’amido di frumento ad es. viene spesso utilizzato come addensante e strutturante in molti alimenti; per lo stesso motivo viene aggiunto ai preparati farmaceutici in compresse, di cui i celiaci devono necessariamente controllare gli ingredienti sotto la dicitura eccipienti). Bisogna inoltre evitare la birra (benché esistano in commercio alcune marche e tipologie prive di glutine), e prestare attenzione al caffè espresso del bar (perché può essere contaminato da orzo), spezie, zucchero a velo, in genere alimenti precotti, preparati alimentari aromatizzati (ad es. gli yogurt alla frutta) o bevande aromatizzate. Per orientarsi, esiste un Prontuario degli Alimenti che viene fornito ai celiaci gratuitamente dall’Associazione Italiana Celiachia, contenente un elenco di tutti gli alimenti privi di glutine divisi per categoria.

Fonte:Logo wiki     http://it.wikipedia.org/wiki/Celiachia

 

Legge del 4 luglio 2005 n. 133 sulla celiachia

LEGGE 4 luglio 2005, n.123

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Definizione)

1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato con D.P.R. 28  dicembre 1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano  invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi  qui trascritti.

Nota all’art. 1:
- Il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre  1961, reca: «Forme morbose da qualificarsi malattie sociali  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  11 febbraio 1961, n. 249».

Art. 2.
(Finalità)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;
b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;
c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;
d) agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
e) migliorare l’educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
f) favorire l’educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g) provvedere alla preparazione e all’aggiornamento professionali del personale sanitario;
h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

Art. 3.
(Diagnosi precoce e prevenzione)

1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all’articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l’Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l’aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l’individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;
c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l’adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.

Art. 4.
(Erogazione dei prodotti senza glutine)

1. Al fine di garantire un’alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l’erogazione di tali prodotti.
3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

 

4. L’onere derivante dall’attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall’anno 2005.

Art. 5.
(Diritto all’informazione)

1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
3. L’onere derivante dall’attuazione del comma 2 è valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall’anno 2005.

Art. 6.
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 3.760.000 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all’art. 7:
- Il testo dell’art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.  468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello  Stato in materia di bilancio), è il seguente: «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e  di ordine). – Nello stato di previsione della spesa del  Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un  «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che  di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte  corrente, eliminati negli esercizi precedenti per  perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di  spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con  l’accertamento e la riscossione delle entrate.  Allo stato di previsione della spesa del Ministero del  tesoro è allegato l’elenco dei capitoli di cui al  precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».
- Il testo del comma 7 dell’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come da ultimo modificato all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, è il  seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1-6. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì
promuovere la procedura di cui al presente comma allorchè riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».